Il termine di grazia è uno strumento previsto dalla legge (in particolare dall’articolo 55 della legge sull’equo canone) per tutelare gli inquilini che sono economicamente impossibilitati a pagare i canoni di locazione arretrati. In caso di sfratto per morosità, infatti, il conduttore può chiedere che il giudice gli assegni un termine di 90 giorni per il pagamento dei canoni arretrati. Il termine di grazia dovrebbe essere concesso solo se il debitore dimostri condizioni comprovate di difficoltà economiche ma, quasi sempre, viene accordato a semplice richiesta.
Cosa accade però se il conduttore richiede il termine di grazia ma, nello stesso tempo, decide di opporsi allo sfratto? La Corte di Cassazione ha risposto a questa domanda ma vediamo prima cos’è e come funziona il termine di grazia.
Cos’è il termine di grazia
L’inquilino che non paga all’udienza di convalida dello sfratto può chiedere al giudice l’assegnazione del termine di grazia, non superiore a 90 giorni, per procurarsi i soldi per pagare.
A questo punto il giudice può:
- assegnare il termine non superiore a 90 giorni per pagare le somme dovute. Se il conduttore dimostra di avere problemi economici che dipendono da disoccupazione, malattie gravi o altre comprovate condizioni di difficoltà il termine si può estendere a un periodo non superiore a 120 giorni. Tale termine non può essere prorogato né per motivi sopravvenuti né su istanza proposta prima della scadenza;
- rinvia l’udienza a non oltre 10 giorni dopo la scadenza del termine di grazia per verificare se il pagamento è stato effettuato nei termini e adottare gli opportuni provvedimenti. Pertanto, se all’udienza rinviata si accerta che l’intimato ha pagato integralmente, il giudice dichiara estinto il procedimento. Se invece il pagamento è incompleto o non è avvenuto e all’udienza l’intimante dichiara che la morosità persiste, il giudice convalida lo sfratto, passando alla fase dell’esecuzione del rilascio dell’immobile.
Si può fare opposizione dopo la richiesta del termine di grazia?
Secondo la Suprema Corte se il conduttore richiede il termine di grazia significa implicitamente che prevede di pagare, cosa incompatibile con la volontà di opporsi alla convalida dello sfratto. L’opposizione significherebbe infatti ammettere il debito. In pratica la richiesta del termine di grazia è incompatibile con l’opposizione. Per questo il giudice, dinanzi a questa duplice domanda da parte del conduttore, dovrà rigettare l’opposizione e confermare il debito, concedendo comunque all’affittuario i 90 giorni richiesti.
Sarebbe quindi inammissibile il comportamento dell’affittuario che, alla scadenza del termine di grazia, non avendo recuperato i soldi per pagare, proponga opposizione allo sfratto.
Quindi se il conduttore richiede il termine di grazia ma non riesce a pagare gli affitti entro il termine stabilito, avverrà lo sfratto. Tuttavia, se il conduttore riesce a pagare i canoni locativi entro il termine stabilito, lo sfratto non avrà luogo e il contratto di locazione potrà continuare.
È importante sottolineare che il termine di grazia è previsto solo per i casi di morosità del conduttore e non può essere richiesto per altri motivi.
Nel caso di mancato pagamento nel termine di grazia, il conduttore può fondare la sua opposizione, volta a impedire l’emissione del provvedimento di convalida, soltanto su eccezioni relative al completo ed esatto adempimento dell’obbligazione.