Gli atti vandalici all’interno di un condominio rappresentano una problematica purtroppo non rara. Si tratta di azioni intenzionali volte a danneggiare proprietà comuni o private, che oltre a compromettere l’estetica e la funzionalità degli spazi comuni, possono anche creare tensioni e disagi tra i condomini. Esaminiamo qui come viene classificato questo tipo di reato, quali sono le pene previste e come procedere per ottenere un risarcimento.

Che tipo di reato è il vandalismo in condominio?

In base all’ordinamento italiano, gli atti vandalici possono rientrare nella fattispecie di reati di danneggiamento o di deturpamento. In un contesto condominiale, la distinzione è utile perché il danneggiamento implica una compromissione maggiore, con sanzioni più gravi e la possibilità di richiedere un risarcimento più elevato, mentre il deturpamento si applica più a danni estetici o decorativi.

In ambito giuridico, il termine “danneggiamento” è più appropriato per indicare atti vandalici che comportano la distruzione, il deterioramento o la compromissione della funzionalità di un bene. L’articolo 635 del Codice Penale, che disciplina questo reato, parla appunto di “danneggiamento”, il quale può essere aggravato se riferito a beni di pubblica utilità o spazi comuni condominiali. Questa norma prevede che chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda inservibile una cosa mobile o immobile altrui, senza il consenso del proprietario o degli altri aventi diritto, sia punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Tuttavia, se il danno è lieve e non comporta ingenti costi di riparazione, si può applicare la pena ridotta prevista per il reato di lieve entità (articolo 635 bis del Codice Penale), con pene generalmente inferiori o sanzioni pecuniarie.

“Deturpamento” si riferisce invece a un danno estetico o superficiale che modifica l’aspetto di un bene senza comprometterne la funzionalità (es. imbrattare un muro). Il deturpamento è sanzionato dall’articolo 639 del Codice Penale come imbrattamento o deturpamento di cose altrui e prevede una multa fino a 309 euro.

È importante sottolineare che in caso di recidiva o di atti vandalici commessi con particolare violenza o disprezzo per i beni comuni, la pena può essere inasprita. L’entità della pena può variare anche in base ai danni economici complessivi e all’impatto sulle persone coinvolte.

Come si testimonia un atto vandalico?

Per testimoniare un atto vandalico, è essenziale raccogliere prove concrete. Gli strumenti di cui si possono avvalere i condomini includono:

  • Registrazioni video da telecamere di sorveglianza condominiali, laddove presenti e installate a norma di legge. I filmati sono utilizzabili in processo solo se l’impianto è segnalato con appositi cartelli e sempre che la conservazione dei dati sia proporzionata all’uso (i filmati vanno cancellati dopo massimo sette giorni).
  • Testimonianze oculari di chi ha assistito all’atto vandalico. È utile raccogliere dichiarazioni scritte e, se possibile, registrazioni audio/video.
  • Fotografie dei danni causati, da scattare tempestivamente per documentare la situazione.
  • Documentazione dei costi di riparazione, comprensiva di preventivi o fatture, per quantificare il danno economico.

I testimoni devono essere disponibili a collaborare con le forze dell’ordine e, se necessario, a presentarsi in sede giudiziaria per confermare i fatti.

Come si presenta una querela per atti vandalici in condominio?

Se il danneggiamento subito è grave, il proprietario del bene danneggiato o l’amministratore di condominio può presentare una querela. La querela è l’atto formale con cui si denuncia il reato alle autorità competenti (Polizia o Carabinieri). In questo caso, l’amministratore può essere delegato dai condomini a procedere in rappresentanza del condominio.

Per sporgere querela è importante che chi denuncia l’atto vandalico fornisca:

  • Una descrizione dettagliata dei danni subiti, documentando il luogo e le modalità del danneggiamento.
  • Le prove raccolte (foto, video, testimonianze).
  • Gli eventuali nomi dei sospettati, se conosciuti o individuabili dalle prove.

La querela per danneggiamento deve essere sporta entro tre mesi dall’avvenuto atto vandalico, termine di decadenza oltre il quale il reato rischia di non essere perseguibile.

Se chi ha danneggiato il condominio ha meno di 14 anni, non si può considerare responsabile penalmente. Fino a questa età, quindi, la responsabilità ricade sui genitori o sui tutori legali, i quali potrebbero essere chiamati a risarcire i danni causati dal figlio in virtù dell’articolo 2048 del Codice Civile.

Può accadere che in caso di reati di danneggiamento e deterioramento ritenuti lieve dal giudice, il procedimento penale venga archiviato e non si proceda all’applicazione della relativa sanzione. Resta, tuttavia, l’obbligo di risarcire i danni al condominio.

5. Come si ottiene il risarcimento per i danni subiti?

Il risarcimento dei danni subiti per atti vandalici in condominio può essere richiesto, con o senza querela, entro 5 anni dall’accaduto.

Esistono due modi per ottenerlo:

  • Per via penale: se l’autore del reato è identificato, il giudice può condannarlo non solo alla pena detentiva o pecuniaria, ma anche a un risarcimento per il danno subito, a favore del condominio o del singolo proprietario danneggiato.
  • Per via civile: il condominio o il condomino possono intentare una causa civile per il risarcimento dei danni. In questo caso, dovranno provare l’entità del danno economico subito, allegando ricevute, preventivi o fatture per i lavori di riparazione.

Se l’autore del vandalismo è identificabile e in possesso di un’assicurazione sulla responsabilità civile, quest’ultima può coprire i costi. In alternativa, il condominio può coprire i danni tramite un’assicurazione condominiale, se inclusa nelle polizze, per poi rivalersi eventualmente sull’autore del reato.

In ogni caso, il condominio può ottenere una somma corrispondente alla riparazione o al ripristino del bene danneggiato, ma non può pretendere che venga restituito come nuovo se il bene era già soggetto a usura o a deterioramento nel tempo. Quindi, la somma che il condominio può ottenere viene spesso calcolata tenendo conto del deprezzamento del bene o di eventuali usure pregresse, in modo da evitare che il risarcimento si trasformi in un arricchimento.

In base all’articolo 1130 del Codice Civile, l’amministratore di condominio ha la facoltà di agire autonomamente per la tutela delle parti comuni. Perciò, l’amministratore può condurre una causa di risarcimento danni contro l’autore di atti vandalici, senza necessità di un mandato specifico dell’assemblea.