La presenza di una veranda è un elemento di grande criticità in relazione alla fruzione del superbonus. L’esistenza di quel vano, infatti, sebbene insistente su un elemento, il balcone, di proprietà esclusiva, incide anche su spazi comuni, si pensi ad esempio ai muri perimetrali di facciata.
Superbonus e verande: la sanatoria
Nella definizione normativa di veranda essa viene considerata un nuovo vano che aumenta la volumetria dell’appartamento. Di conseguenza, per la chiusura di un balcone in veranda, è necessaria istruire una pratica edilizia, nella specie un permesso di costruire.
In assenza di permesso di costruire l’edificazione della veranda rappresenta un’attività abusiva che può essere sanzionata, salvo sanatoria prima dell’accertamento dell’abuso medesimo.
L’accertamento della regolarità ovvero della possibilità di sanare le verande è un aspetto fondamentale da considerarsi in una pratica connessa al superbonus del 110%.
Il tecnico chiamato a presentare la pratica edilizia abilitativa ad essi connessa deve infatti attestare lo stato legittimo dell’immobile.
La dichiarazione di stato legittimo
Rispetto allo stato legittimo, Il comma 13-ter dell’art. 119 d.l. oggi in vigore recita: «Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
Superbonus e verande: possibile la dichiarazione di stato legittimo delle parti comuni?
Se gli interventi per beneficare del superbonus del 110% riguardano solamente le parti comuni e se le parti comuni sono conformi al titolo abilitativo originario, ovvero alle varianti, allora non vi sarà nessun problema.
La veranda s’inserisce nel prospetto, è agganciata alla facciata e la rende difforme da quanto stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, ovvero dai successivi titoli.
Superbonus e verande: possibile la richiesta danni?
Una volta accertata l’ abusività di una veranda, i condòmini in regola che vogliono fare eseguire lavori rientranti nel superbonus possono obbligare il condòmino che l’ha installata a rimuoverla?
Essi possono segnalare il fatto all’ufficio tecnico comunale competente per ottenerne la rimozione. Ciò sempre che prima della segnalazione il condòmino non abbia iniziato la pratica per sanare quella manufatto, ove la sanatoria sia possibile.
Per quanto riguarda la richiesta di danni non si può escludere che se da un abuso edilizio derivi un pregiudizio per terze persone quelle persone possano richierderli a chi quell’abuso ha praticato.
Vi sono però tante tante sfumature che vanno considerate per poter arrivare a concludere che la presenza di una veranda abusiva possa essere considerata causa di risarcimento danni se non si è potuto usufruire del superbonus del 110%.