La recinzione di confine viene installata al fine di tener separate le abitazioni, i cortili ed i giardini adiacenti, di due o più strutture immobiliari facenti capo a soggetti diversi.

Recinzione condivisa

A norma dell’art. 874 c.c., il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Ove scaturisca la comunione, i costi sopportati vengono assunti da entrambi i soggetti in modo paritario.

La recinzione deve trovarsi sul suolo comune ad entrambi i proprietari e dividere proprietà appartenenti a diversi proprietari.

Muro di cinta

Se la separazione degli immobili fosse data da un muro di cinta, l’altezza massima di quest’ultimo, a meno che non sia diversamente indicato nel regolamento comunale, non deve superare i 3 metri.

La norma di riferimento può essere l’art. 892 c.c., il cui tenore è il seguente: “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.

Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine : 1) tre metri per gli alberi di alto fusto.

Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.

Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.”

Si ricorda poi che l’art. 886 c.c. dispone che

“Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.”

Regolamenti e usi locali

In primo luogo occorre verificare i regolamenti locali o usi locali, che non dettino regole in tema di altezza sia della recinzione, sia del muro sul confine.

Ove quest’ultima nulla sancisca al riguardo, allora valgono le norme codicistiche.

Se vi è un muro divisorio posto sul confine, a norma dell’art. 892 c.c. le piante possono essere anch’esse sul confine a patto che non superi l’altezza del muro divisorio.

L’altezza del muro divisorio è ex art. 886 c.c., quando non vi siano previsioni locali, pari al massimo a 3 metri. Quindi anche le piante e le recinzioni possono essere a quest’altezza.

Si può quindi affermare che la recinzione deve avere meno di tre metri di altezza se collocata a una distanza dal confine inferiore a tre metri o a quella determinata dai regolamenti o norme locali.

Ove così non sia, quando il muro è posto ad una distanza maggiore, può avere un’altezza pari o superiore ai tre metri. La recinzione divisoria sul confine può essere quindi alta fino a tre metri.